DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E PER LIMITARE IL CONSUMO ENERGETICO NELLE ABITAZIONI E ALTRI EDIFICI - Indicatore Mirandolese
Provvedimento volto a far fronte all’attuale crisi dell’energia, valide dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, su tutto il territorio di Mirandola
L’Amministrazione comunale con delibera n.121 del 20 settembre 2022, per tutelare la qualità dell’aria e dell’ambiente e per far fronte alla crisi energetica attuale ha disposto una serie di misure, sia inerenti alla circolazione stradale sul territorio mirandolese che al consumo energetico riguardante abitazioni private e altri edifici, valide per il suddetto periodo: dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023.
Queste le disposizioni in materia di circolazione stradale.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, verrà imposto il divieto di circolazione a questi veicoli nell’area del centro abitato di Mirandola: veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1; veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2; ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1; veicoli diesel EURO 3. Sono però esclusi da tale divieto di circolazione, questi mezzi: autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling); autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, ossia: veicoli di emergenza e di soccorso (compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza), veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro, veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio, veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.), veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili. E ancora, veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.), veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica, veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo, veicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate, veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario, veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione e, per concludere, carri funebri e veicoli al seguito. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione anche questi veicoli: veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione; veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale, veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate (esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune), autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento). Infine deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria riguardanti: veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale e veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova.
Queste le disposizioni in materia di risparmio energetico presso abitazioni e altri edifici
Nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della provincia di Modena e in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare: generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”, in tutte le unità immobiliari classificate da E1 a E8. Inoltre, in tutto il territorio comunale, la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6); 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi da tali limitazioni: cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7). E’ disposto infine il divieto, sempre sull’intero territorio comunale, dello spandimento dei liquami zootecnici, tranne che per le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.